Se siete in procinto di sposarvi, avrete senz’altro sentito parlare del cosiddetto assegno per il congedo matrimoniale, con cui determinate categorie di lavoratori ottengono comunque la retribuzione, nonostante i giorni di congedo dal luogo di lavoro.  Si tratta ovviamente di un vero e proprio assegno, concesso, appunto, in occasione di un congedo straordinario e della durata di otto giorni. Poichè di matrimonio si tratta, ovviamente tale congedo riguarda il periodo delle nozze, siano esse civili o concordatorie, e sarà possibile usufruire dell’assegno entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento. Ovviamente questa retribuzione spetta ad entrambi i coniugi, purchè sia l’uno che l’altro ne abbiano diritto. Ed a proposito di diritto, la domanda più ovvia è : a chi spetta l’assegno per il congedo matrimoniale? Così come ben illustrato sul sito INPS, questo tipo di assegno spetta a operai, apprendisti, lavoratori a domicilio e marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane o coperative  che siano stati assunti da almeno una settimana e che fruiscano effettivamente del congedo (ossia siano assenti dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio. Questa “speciale” retribuzione spetta anche ai lavoratori disoccupati che hanno prestato almeno 15 giorni di servizio  nei 90 giorni precedenti il matrimonio ed in una delle aziende appena elencate, oltre che ai lavoratori non in servizio in modo giustificato e temporaneo. Occorre anche tener presente che tale assegno non comporta alcun diritto nel caso di solo matrimonio religioso, mentre se ne può aver diritto successivamente solo se vedovi o divorziati. Passiamo ora all’aspetto più importante: quanto spetta nell’assegno per il congedo matrimoniale? anche in questo caso occorre differenziare i lavoratori per categorie: gli operai e gli apprendisti riceveranno quindi un assegno pari a 7 giorni lavorativi, mentre i lavoratori a domicilio riceveranno una retribuzione pari a 7 giornate di guadagno medio giornaliero. I marittimi avranno corrisposto un assegno pari ad 8 giornate di salario medio giornaliero e, per concludere, i part-time verticali hanno diritto solo ai giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tenete a mente che da ciascuna somma va detratta una percentuale a carico dei lavoratori, pari al 5,54% del totale dell’importo. In ultimo, ci sono degli specifici casi in cui l’assegno per il congedo è cumulabile: ciò avviene con indennità Inail per infortunio sul lavoro, con l’importo che conterà la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’Inail a titolo d inabilità temporanea. Questo discorso non vale invece con le prestazioni di malattia, la maternità, la cassa integrazione ordinaria oppure straordinaria ed anche i trattamenti di disoccupazione, dal momento che tali indennità sostituiscono la retribuzione non percepita. Per tutto il resto, e per la presentazione della domanda, non vi resta che consultare il sito ufficiale INPS.